((Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza)). I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale. Copia del bilancio tecnico e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 25 agosto 1967

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