Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1 luglio 1956.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1 luglio 1956.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-26;710~art7 · fonte su Normattiva