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Le indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono sostituite da un'unica indennita' denominata di reggenza, la cui misura e' fissata in lire 1.000 mensili.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-08;646~art3 · fonte del testo