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Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radiotelegrafista-elettromotorista, e che siano in possesso del relativo brevetto, e' corrisposta una indennita' rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliere.
Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 25 novembre 1973
