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Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radiotelegrafista-elettromotorista, e che siano in possesso del relativo brevetto, e' corrisposta una indennita' rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliere.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-08;646~art4 · fonte del testo