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Le indennita' previste dagli articoli precedenti sono estese, alle stesse condizioni e modalita', al personale non di ruolo, comunque denominato, che disimpegna lo stesso servizio del personale ausiliario di ruolo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-08;646~art5 · fonte del testo