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Alla copertura dell'onere presunto di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. All'onere di lire 17.225.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio corrispondente a quello numero 182 per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1961-07-08;646~art7 · fonte del testo