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Le funzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 dei decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio. Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione costituita dal direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio di la classe e da un capo laboratorio di 2ª classe. Un funzionario dell'istituto disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati biennio dal Ministro per gli affari esteri.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art10 · fonte del testo