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L'Istituto conserva in uso i capitali, l'Azienda agraria, sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui e' attualmente in possesso, provvede alla formazione ed dall'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali. Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a, quella di archivista, e' incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso. Il consegnatario-cassiere e' soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art18 · fonte del testo