Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2011 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. 47 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, nonche' al versamento agli Enti ed Uffici destinatari delle altre ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali stabilite da disposizioni legislative.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art25 · fonte del testo