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I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva, di cui alla tabella F, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
