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I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella A allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella G secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge. Peraltro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica puo' essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera. Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
