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Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui alla annessa tabella H, con l'osservanza delle norme previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art30 · fonte del testo