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Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri che prestano servizio all'Istituto da almeno due anni, nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, possono essere inquadrati a domanda entro i limiti consentiti dall'organico del ruolo dei segretari e bibliotecari di cui alla tabella B, annessa alla presente legge, mediante decreto del Ministero per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento e' effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianita', complessiva, e la qualifica maturate nel ruolo medesimo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art31 · fonte del testo