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Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto puo' essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministri dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella A. L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con anzianita' complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
