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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di esecuzione della, legge medesima. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
