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Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:
- 1)esprime il suo avviso ove richiesto sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;
- 2)compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui e' di volta in volta incaricato;
- 3)collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola
- 4)collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;
- 5)cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;
- 6)provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;
- 7)promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalita', nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
