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L'istituto inoltre:

  • a)su richiesta ed in conformita' delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei Paesi stranieri;
  • b)d'intesa, col Ministero della pubblica istruzione svolge le attivita' didattiche di cui all'articolo 6;
  • c)collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;
  • d)mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;
  • e)promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;
  • f)funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;
  • g)promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;
  • h)raccoglie, studi, e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attivita'. L'Istituto e' autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art5 · fonte del testo