Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformita' alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto e l'Universita' degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facolta' di agraria e con le modalita' prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'istituto e presso la sua sede. Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Universita' ed approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro. In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e' consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari. Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione. L'istituto e', inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopracitati commi secondo e quarto del presente articolo. Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonche' la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
