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L'Istituto e' amministrato da un Comitato composto:
- a)dal direttore generale che lo presiede;
- b)da due membri nominati dal Ministero degli affari esteri;
- c)da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- d)da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- e)da un membro designato dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale;
- f)da un membro designato dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
- g)dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze. Un funzionario dell'Istituto con qualifica, non superiore a capo laboratorio straordinario, nominato dal Comitato, esercita le funzioni di segretario. I membri del Comitato che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, su designazione delle rispettive Amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
