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Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle riunioni e' necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
