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Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34. Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato stesso per la ratifica, alla prima adunanza successiva.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
