Il Consiglio di amministrazione e' composto:
- a)dal presidente dell'istituto;
- b)dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;
- c)dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'art. 7;
- d)da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.
Testo vigente dal 19 dicembre 1957
