Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  • a)dal presidente dell'istituto;
  • b)dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;
  • c)dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'art. 7;
  • d)da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1188~art10 · fonte del testo