Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il presidente dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore piu' anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1188~art9 · fonte del testo