L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attivita', improntata a criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attivita' dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

Testo vigente dal 28 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;106~art1 · fonte su Normattiva