Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:
- a)i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta;
- b)assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformita' a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilita' analitica di tipo industriale, sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
- a)la quota dei costi generali non ripartibili;
- b)la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivita' espletate o dei servizi prestati;
- c)la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
Testo vigente dal 28 marzo 1989
