In relazione anche ai compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero puo' avvalersi, con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di ulteriori cinque unita' di personale, scelte tra qualificati esperti di economia internazionale o aziendale.
Testo vigente dal 28 marzo 1989
