[1]Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso puo' essere affidato ad un supplente. La nomina e' conferita dal preside o dal direttore, sentito il Consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.

[2]I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessita' di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa e', rispettivamente, di L. 350, 300, 200, anziche' di L. 385, 330 e 220, ferme pero' le riduzioni stabilite dal R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art40 · fonte del testo