[1]All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che e' tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliere, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera. 7

[2]Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

[3]Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.Lgs. 1 giugno 1946, n. 539

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Il Regio D.Lgs. 1 giugno 1946, n. 539 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui al presente articolo viene fissato in 7 ore giornaliere. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Testo vigente dal 17 luglio 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1931 al 17 luglio 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.Lgs. 1 giugno 1946, n. 539

    Il Regio D.Lgs. 1 giugno 1946, n. 539 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui al presente articolo viene fissato in 7 ore giornaliere. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art41 · fonte del testo