[1]Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

[2]per la sezione agraria: il diploma di perito agrario, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di perito agrario specializzato, con la indicazione della relativa specializzazione;

[3]per la sezione industriale e artigiana: il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d'arte, con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonche' all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

[4]per la sezione commerciale: il diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

[5]per la sezione per geometri: il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

[6]per la sezione nautica: il diploma di aspirante al comando di navi mercantili per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti, e il diploma di aspirante alla professione di costruttore navale per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso, ai pubblici uffici relativi.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art65 · fonte del testo