Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

  • a)di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;
  • b)di idoneita', per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;
  • c)di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 62;
  • d)di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;
  • e)di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;
  • f)di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico;
  • g)di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art51 · fonte del testo