Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)
Art. 4
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Il patrimonio dell'ONAIRC e' costituito da:
- a)beni immobili;
- b)beni mobili, compresi i titoli di Stato.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
