Art. 15 — Modalità dei concorsi
I concorsi previsti dall'articolo 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge L'esame e' costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneita' dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5. Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'articolo 7 sostituito, al direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 21 agosto 1962
