In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacita' tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio e' sostituito da una prova di dattilografia. I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

  • a)per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;
  • b)per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;
  • c)per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;
  • d)per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;
  • e)per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna. La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la direzione generale ed i compartimenti interessati sara' effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 3 aprile 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 555/1988

    Illegittimità dichiarata
    19 maggio 1988

    La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilità di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non può comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).

    Art. 10 cost. · Art. 4 Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze · Art. 21 Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze · Art. 5 Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-26;86~art4 · fonte su Normattiva