Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Art. 8 — Concorsi per la carriera direttiva

L'esame di concorso per la carriera direttiva e' scritto e orale. L'esame scritto verte su:

  • 1)due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di tempi proposti dalla Commissione. E' consentito l'uso del dizionario;
  • 2)una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;
  • 3)una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale; L'esame orale verte su:
  • 1)una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;
  • 2)una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;
  • 3)una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale. L'esame scritto e orale puo' estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

Testo vigente dal 21 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1206~art8 · fonte su Normattiva