Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dalla attuazione del presente provvedimento gravera' per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Alla copertura dell'onere di lire 15.510.200 sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi e, pertanto, si provvedera' alla copertura del suddetto onere nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi. Alla copertura dell'onere di lire 853.600 sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della marina mercantile per l'anzidetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1095~art6 · fonte del testo