Approvazione
Art. 39
[1]Validita' delle deliberazioni
[2]La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
