Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 120 — Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione)

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I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti. Qualora la domanda sia presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale concessione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine le concessioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art120 · fonte su Normattiva