Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 122 — Contributo straordinario all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

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A favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e' concesso un contributo straordinario di lire 2.500.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per le esigenze di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e lire 500.000.000 ad integrazione dell'assegnazione prevista per l'anno 1968.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art122 · fonte del testo