Art. 123 — Copertura finanziaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'esercizio 1963 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
