titolo VIII — DELLE PROCEDURE
- Art. 86 — Inizio del procedimento di liquidazione
- Art. 87 — Procedimento a cura dell'ufficio
- Art. 88 — Procedimento a domanda
- Art. 89 — Termini per le constatazioni sanitarie Prova del decesso e della scomparsa
- Art. 90 — Attribuzioni del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra
- Art. 91 — Comitato di liquidazione
- Art. 92 — Funzionamento del comitato di liquidazione
- Art. 93 — Commissioni mediche per le pensioni di guerra
- Art. 94 — Commissione medica superiore
- Art. 95 — Funzionamento della commissione medica superiore
- Art. 96 — Compensi ai membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore
- Art. 97 — Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
- Art. 98 — Decadenza delle domande e perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni
- Art. 99 — Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera
- Art. 100 — Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera
- Art. 101 — Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana
- Art. 102 — Perdita del diritto per condanna
- Art. 103 — Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido
- Art. 104 — Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione
- Art. 105 — Revoca o modificazione dei provvedimenti
- Art. 106 — Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno
- Art. 107 — Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare
- Art. 108 — Revoca per atto della Corte dei conti
- Art. 109 — Ricorso alla Corte dei conti
- Art. 110 — Competenza della Corte dei conti: sezioni civili
- Art. 111 — Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali
- Art. 112 — Modificazione o revisione amministrativa dei decreti
- Art. 113 — Notificazione dei provvedimenti
- Art. 114 — Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro
- Art. 115 — Pagamento della pensione e degli assegni