Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 149/1979

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    14 dicembre 1979

    Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (artt. 89, comma primo, l. 18 marzo 1968, n. 313, e 99, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita` resta sospeso per i minori e per i dementi finche` duri la loro incapacita` di agire. Poiche` la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell'esigenza di assicurare piena possibilita` di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l'inapplicabilita` di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie da' luogo ad una disparita` di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, comma primo, d.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e l'art. 169 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita` o lesioni da causa di servizio, "finche` duri la (loro) incapacita` di agire". - cfr. S. n. 277/1974

    Art. 9 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 89 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art89 · fonte su Normattiva