Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
Art. 4 — Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.
Testo vigente dal 25 febbraio 1983
