Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 13 — Requisiti per la nomina e cause ostative

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Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti. Non possono far parte del consiglio:

  • a)i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  • b)gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  • c)i dipendenti della camera di commercio;
  • d)coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a ((un anno)) e ((superiore)), nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
  • e)coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva ((e non abbiano estinto il debito));
  • f)coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Testo in vigore dal 13 aprile 1997 al 12 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art13 · fonte su Normattiva