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La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
- a)adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
- b)delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
- c)delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 12
Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016
