Art. 22 — Uso della denominazione "camera di commercio"
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Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero ((siano iscritte)) in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' nuovamente stabilito al 30 giugno 1996". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le diposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995".
Testo in vigore dal 18 novembre 1995 al 10 dicembre 2016
