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1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge stessa.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997
