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Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. nome. Il trasferimento dei beni di cui al comma I e' esente da oneri fiscali. Le partecipazioni azionarie nelle societa' di forestazione controllate dalla Societa' finanziaria agricola meridionale (FINAM) SpA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale e' assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni gia' impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Govemo provvede a emanare le relative norme di attuazione.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997
