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1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 272 e 2 ottobre 1993, n. 393.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1993-12-04;491~art13 · fonte su Normattiva