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1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 272 e 2 ottobre 1993, n. 393.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997
