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1. Il Governo, con uno o piô regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:
- a)definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;
- b)riordinare o sopprimere gli organi consultivi;
- c)riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero prevede- ndo, t'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilita' di trasferirne le funzioni alle regioni. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
- a)l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attivita di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialita' relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilita' I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unita' occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;
- b)i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- c)al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istitud di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, prevedendo la partecipazione delle regioni e delle province autonome agli organi di amministrazione secondo modalita' determinate dal Ministro d'intesa con il Cornitato di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge;
- d)al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attivita' di ricerca allo sviluppo e' istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori. 3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridoni o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincolata, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti e' quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo. 4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 12, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei capitoli dei rispettivi stati di previsione, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4. 5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6:
- a)qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;
- b)ripartisce tra le regioni e le province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma:
- a)del Corpo forestale dello Stato;
- b)dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
- c)dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997
