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1. E istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonche' estranei alla pubblica amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili. 2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunita' europee e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1993 al 5 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1993-12-04;491~art7 · fonte su Normattiva